Superbonus casa al 110%: è tutto vero?

Se ne parla del Decreto Rilancio 2020: i lavori relativi al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico delle abitazioni usufruiranno di una detrazione fiscale senza precedenti, grazie alla quale alcuni lavori di miglioramento energetico potrebbero addirittura realizzarsi del tutto gratuitamente.
Sembra un sogno, ma dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 34/2020, abbiamo avuto la conferma che trattasi di realtà, concreta persino per tutti i proprietari di seconde case che desiderano risistemarle per ingolosire compratori ed affittuari.
Si inizierà dal 1 luglio 2020 quando i contribuenti potranno già procedere con l’esecuzione dei lavori e la richiesta di copertura delle spese. Tutte le attività eseguite prima di questa data, invece, ricadranno nel regime delle aliquote dei bonus fiscali 2020, preesistenti all’emergenza coronavirus.
Ma cosa comporta nei fatti il suberbonus?
Prima di tutto un innalzamento al 110% della percentuale di detrazione fiscale sulle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed installazione di pianti solari fotovoltaici o ricarica auto elettriche.
La spesa sostenuta, adeguatamente documentata, sarà rimborsata in 5 anni con rate di pari importo. È inoltre particolarmente irresistibile la possibilità di convertire la detrazione in sconto o credito d’imposta cedibile: ciò significa che la ditta incaricata dei lavori può emettere la fattura applicando subito lo sconto, per poi rivalersi sullo stato mediante credito d’imposta o cedendo lo stesso credito a banche ed assicurazioni.
Due le condizioni richieste: l’APE dovrà certificare un miglioramento di una o due classi energetiche e dovranno essere utilizzati materiali così detti “CAM”, ovvero rispettosi dei Criteri Minimi Ambientali.
Soddisfatti questi due presupposti beneficerà della detrazione fiscale chi realizzerà…
Lavori di isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali che interessino almeno il 25% delle superfici dell’involucro edilizia. È, per esempio, il caso del cappotto esterno. La spesa massima è di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Lavori condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno di classe A, per riscaldamento/raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. La spesa massima è pari a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Lavori in edifici unifamiliari aventi lo scopo di sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno di classe A, per riscaldamento/raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Sono inclusi gli impianti ibridi e geotermici. Spesa massima pari a 30.000 euro.
Lavori atti a favorire l’antisismicità dell’edificio nelle zone 1, 2 e 3, ma solo se viene contestualmente stipulata una polizza assicurativa per la copertura del rischio da calamità.
Tutti gli altri lavori di efficientamento energetico non compresi nei punti di cui sopra (per esempio: pannelli solari, accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, installazione di nuovi infissi o di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche ecc.), a patto che siano eseguiti contemporaneamente ai lavori di cui sopra, che si considerano “trainanti” al fine di accedere al bonus.

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