Le Novità del Decreto Salva Casa

 Le Novità del Decreto Salva Casa

Il 29 maggio, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legge 69/2024, noto come “Salva Casa”.

Obiettivi del Decreto

Il decreto mira a:
– Facilitare la regolarizzazione di piccoli abusi edilizi per i proprietari di immobili.
– Semplificare la normativa edilizia.
– Favorire la riqualificazione e valorizzazione economica degli immobili.
– Promuovere il recupero degli immobili.
– Ridurre l’uso di suolo.
– Sbloccare il mercato immobiliare afflitto da abusi edilizi.

Principali Novità

Il decreto introduce significative modifiche in materia di edilizia libera, tolleranze costruttive ed esecutive, e parziali difformità. Tuttavia, non interviene sui più gravi abusi edilizi.

Abolizione della Doppia Conformità per Abusi Minori

Una delle principali innovazioni è l’abolizione della doppia conformità per gli abusi minori. In precedenza, un abuso era sanabile solo se rispettava sia la normativa vigente al momento della sanatoria sia quella in vigore al momento dell’abuso. Ora, la doppia conformità sarà richiesta solo per abusi gravi, mentre per le parziali difformità saranno sanati gli interventi coerenti con le norme edilizie dell’epoca e conformi alle attuali norme urbanistiche.

Edilizia Libera

Sono considerate edilizia libera le seguenti opere:
– Vetrate panoramiche amovibili, anche per porticati.
– Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici composte da tende addossate agli edifici, purché non creino uno spazio stabilmente chiuso.

Tolleranze Costruttive ed Esecutive

Per interventi realizzati prima del 24 maggio 2024, non costituiscono violazione edilizia il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri entro i seguenti limiti:
– 2% per unità immobiliari con superficie oltre 500 mq.
– 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 mq.
– 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 mq.
– 5% per unità immobiliari fino a 100 mq.

Sono considerate tolleranze esecutive e non richiedono autorizzazioni:
– Minore dimensionamento dell’edificio.
– Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali.
– Irregolarità esecutive di muri esterni e interni.
– Difforme ubicazione delle aperture interne.
– Difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria.
– Errori progettuali corretti in cantiere.
– Errori materiali di rappresentazione progettuale.

Le tolleranze non possono limitare i diritti dei terzi. Un tecnico abilitato deve verificare eventuali limitazioni e indicare le attività necessarie per eliminarle.

Zone Sismiche

Nelle zone sismiche (escluse quelle a bassa sismicità), il tecnico deve attestare la conformità degli interventi al Testo Unico Edilizia, trasmettendo la documentazione tecnica allo sportello unico per ottenere l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale.

Cambiamento di Destinazione d’Uso

Il decreto consente il mutamento della destinazione d’uso senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, come da residenza a studio professionale. Il passaggio a una diversa categoria funzionale non richiede aree destinate ai parcheggi. Per unità immobiliari al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è consentito solo nei casi previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio. Mutamenti d’uso senza opere devono essere comunicati al Comune tramite una Scia.

Stato Legittimo

Per dimostrare lo stato legittimo, è necessario presentare il titolo dell’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Il rilascio del permesso in sanatoria richiede il pagamento di una sanzione tra 1.032 e 30.984 euro.

Tempi per le Risposte Amministrative

Se la risposta dell’amministrazione non arriva entro 45 giorni, la richiesta è considerata accolta. Per la Scia, la risposta deve arrivare entro 30 giorni. Per immobili con vincolo paesaggistico, la risposta deve arrivare entro 180 giorni.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del Decreto 69/2024 sulla Gazzetta Ufficiale.

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