Le giovani coppie che intendono acquistare la prima casa ovvero la loro prima abitazione principale possono accedere alle detrazioni conosciute come “agevolazione prima casa” a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti.
Il bonus consiste in una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’atto di acquisto e in altre facilitazioni in materia di IVA. Il beneficio varia però a seconda del soggetto dal quale si acquista, se privato o impresa soggetta ad IVA.
Per chi compra casa da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione IVA), si applica la riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2%, da calcolare sul valore catastale dell’immobile. Hanno invece un importo fisso pari a 50 euro tanto l’imposta ipotecaria quanto quella catastale.
Per chi acquista da un’impresa (che è tenuta ad applicare l’IVA) l’imposta dovuta è del 4% e non del 10%. Imposta di registro, ipotecaria e catastale sono invece pari a 200 euro ciascuna.
Ma quali sono i requisiti previsti dalla normativa per accedere all’agevolazione sulla prima casa?
È prima di tutto necessario avere la residenza (o trasferirla entro 18 mesi) nel comune in cui si trova il nuovo immobile. In alternativa il comune deve essere quello in cui si svolge effettivamente la propria attività professionale.
A questo proposito, con la sentenza n. 24542, la Cassazione ha ricordato che la normativa deve essere interpretata in senso restrittivo e che l’attività professionale deve essere svolta effettivamente nel luogo del bene, non basta che sia svolta in via esclusiva o prevalente.
L’acquirente non deve essere proprietario, in tutto il territorio nazionale, di altre abitazioni che abbiano già usufruito di agevolazioni, in caso contrario occorrerà venderle entro 12 mesi. Non è inoltre consentito, per chi voglia accedere alla detrazione, di possedere un’altra abitazione nello stesso comune né di vantare diritti d’uso o d’usufrutto.
Gli attributi di accesso al bonus riguardano anche l’immobile in sé. La casa deve infatti rientrare nelle seguenti categorie catastali:
▶️ A/2 (abitazioni di tipo civile),
▶️ A/3 (abitazioni di tipo economico),
▶️ A/4 (abitazioni di tipo popolare),
▶️ A/5 (abitazione di tipo ultra popolare),
▶️ A/6 (abitazione di tipo rurale),
▶️ A/7 (abitazioni in villini),
▶️ A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Per quanto riguarda l’acquisto delle pertinenze queste dovranno essere classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
▶️ C/2 (magazzini e locali di deposito),
▶️ C//6 (rimesse e autorimesse),
▶️ C/7 (tettoie chiuse o aperte).
È però assolutamente necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale acquistata o in fase d’acquisto.
Chi si rivolge ad un’agenzia immobiliare è inoltre ulteriormente favorito: è infatti prevista la detrazione ai fini Irpef del 19% sui compensi corrisposti all’agenzia intermediaria, per un importo massimo di 1.000 euro.
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Luigi Calzini