Con l’entrata in vigore del Decreto Cessioni (DL 11/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile, sono state introdotte diverse modifiche riguardanti i Bonus edilizi. Sono da segnalare in particolare le novità relative alla cessione dei crediti d’imposta legati all’esecuzione di lavori edilizi che rientrano nelle agevolazioni fiscali previste dallo Stato.
L’obiettivo di tale provvedimento è quello di alleviare l’onere finanziario per lo Stato legato all’opzione alternativa alla detrazione fiscale in fase di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
A partire dall’11 febbraio scorso, il Decreto Cessioni ha infatti limitato l’utilizzo dello strumento della cessione del credito (nonché dello sconto in fattura), che era stato ampiamente adottato a partire dal Decreto Rilancio del 2020.
È importante ricordare che quest’ultimo decreto aveva introdotto, al posto del rimborso fiscale in fase di dichiarazione dei redditi, due alternative:
1. Lo sconto in fattura: si tratta di un corrispettivo anticipato dal fornitore del servizio, entro un limite massimo pari al prezzo dovuto per i lavori. Il fornitore avrebbe poi la possibilità di recuperare tale importo sotto forma di credito d’imposta.
2. La cessione del credito di imposta: corrisponde alla detrazione fiscale a cui il contribuente avrebbe diritto, e che può essere ceduta a terzi. obiettivi del Decreto Cessioni sono i seguenti:
1. Contrastare le frodi nel settore edilizio che derivano da comportamenti illegali legati all’uso dello sconto in fattura e alla cessione del credito.
2. Evitare indebitamenti della Pubblica Amministrazione mediante il divieto imposto alle PA di acquistare crediti di imposta.
3. Stabilire una responsabilità solidale per i cessionari nel caso in cui la cessione sia consentita.
Nonostante il divieto di cessione del credito imposto dal Governo, sono state previste delle eccezioni. Pertanto, in determinati casi, è ancora possibile utilizzare il meccanismo alternativo alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora ammissibili nei seguenti casi:
– Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche (con una detrazione pari al 75%).
– Interventi eseguiti dagli istituti per le case popolari (Iacp).
– Interventi delle Onlus e del terzo settore.
– Lavori su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 o colpiti a partire dal 15 settembre 2022 da eventi meteorologici nella Regione Marche.
È inoltre possibile utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per interventi di edilizia libera che rientrano in bonus edilizi minori (diversi dal Superbonus), a condizione che siano stati effettuati i pagamenti e siano stati stipulati accordi vincolanti tra le parti per la fornitura dei beni che devono essere installati a partire dal 16 febbraio 2023. ancora alcune situazioni in cui è possibile utilizzare la cessione del credito come strumento alternativo alla detrazione fiscale per il Superbonus, nonostante il divieto generale entrato in vigore il 17 febbraio scorso. Queste situazioni includono:
– Interventi non eseguiti su condomini per i quali è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS) prima del 17 febbraio.
– Interventi eseguiti su condomini per i quali è stata adottata una delibera assembleare riguardante i lavori e la CILAS è stata presentata entro il 17 febbraio 2023.
– Interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio per i quali è stata presentata una richiesta di acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio.
Quali sono state le conseguenze del divieto imposto dal governo sulla cessione del credito e lo sconto in fattura?
Il blocco dei cantieri che erano già in corso ha causato un’impasse e ha avuto conseguenze fortemente negative per le imprese edili. Secondo le stime dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), i crediti di imposta bloccati ammontano a circa 15 miliardi di euro.
Cosa possono fare le banche?
Le banche che hanno acquisito crediti di imposta per lavori legati al Superbonus, al fine di affrontare la situazione creatasi, hanno la possibilità di scambiare tali crediti con Buoni del Tesoro Poliennali, con una scadenza non inferiore a 10 anni. Questa opzione si applica agli interventi effettuati fino all’anno 2022 e solo nel limite del 10% dell’importo annuale che eccede i crediti di imposta già utilizzati per la compensazione. Inoltre, il cessionario deve aver esaurito la propria capacità fiscale nello stesso anno.